Per la segnalazione di violazioni in un contesto lavorativo pubblico o privato, che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, e per la protezione delle persone segnalanti ai sensi del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023:
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, pervenute attraverso i canali dedicati al whistleblowing, verranno prese in considerazione ove si presentino puntuali, circostanziate e eventualmente supportate da idonea documentazione, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
In ogni caso, la tutela del whistleblower opera solo nei confronti di soggetti individuabili (anche in un momento successivo, in caso di segnalazioni inizialmente anonime) riconoscibili e riconducibili alle categorie dei destinatari del presente regolamento.